Statuto

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile, è costituita, con sede in: NOVELLARA (RE) Via A. Labriola, 54 un’associazione che assume la denominazione: “ Associazione Sportiva Dilettantistica SHAKTI ”. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sociale cui l’associazione si affilia mediante Delibera del Consiglio Direttivo. Qualora le esigenze lo richiedessero, non sarà mai considerata una variazione dello statuto il
cambio della sede legale dell’associazione, il quale dovrà avvenire unitamente al verbale di approvazione dei soci.

TITOLO II

Scopo – oggetto
Articolo 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
a) Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate ad attività psicofisiche statiche e dinamiche, quali ad esemplificazione non esaustiva, Yoga, Tai Chi Chuan, Arti Marziali, Attività Ginniche, pratiche olistiche;
b) Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
d) Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
e) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
f) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
g) Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
h) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci.
i) Organizzare e promuovere attività ricreative ed artistiche, rivolte alla collettività e non esclusivamente indirizzate ai soli soci.

TITOLO III

Soci
Articolo 4
Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Le modalità dell’ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo, all’atto della richiesta di ammissione, il richiedente diventa a tutti gli effetti socio salvo la possibilità di non
accettazione prevista dal regolamento interno. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni
effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6
La qualifica di socio da diritto:
A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine
all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
A godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti a:
all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
al pagamento del contributo associativo.
Articolo 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio
Direttivo e, in ogni caso, non potrà mai essere restituita.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.


TITOLO IV

Recesso – esclusione
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Articolo 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Articolo 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’art. 9, e devono essere
motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.


TITOLO V

Risorse economiche – Fondo comune

Articolo 11

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessione di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale;
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titoli dall’ Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale
Articolo 12
L’esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario da presentare all’Assemblea degli Associati. Il Rendiconto Economico e Finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.


TITOLO VI

Organi dell’Associazione

Articolo 13

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee
Articolo 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno 20 giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

Articolo 15
L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti;
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio
sociale. L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In ogni caso, le votazioni dell’assemblea dovranno effettuarsi sempre con voto palese per alzata di mano.
Ogni socio può rappresentare in assemblea , per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Articolo 17
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

Articolo 18
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Consiglio Direttivo
Articolo 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri scelti tra gli associati maggiorenni.
I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnata a non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, tra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
i) I Consiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o società sportive aventi la medesima finalità sportiva pena la radiazione o sospensione dall’incarico.

Articolo 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, L’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente
Articolo 21
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Articolo 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII
Scioglimento

Articolo 24
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n° 662.

Norma finale
Articolo 25
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.